Condizioni generali
Art. 1
Il presente contratto si intende quale contratto di intermediazione di viaggio
Art. 2 – Organizzatore – norme applicabili
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dalla SflaynHotels. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e del Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
Art. 3 – Prezzo- revisione – acconti
Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto ,del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l’indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 40 giorni prima dell’inizio del viaggio.
Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
Art. 4 – Assicurazioni – Fondo di Garanzia
L’Organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 17 marzo 1995 le seguenti polizze assicurative ….. Inoltre, il Viaggiatore può stipulare le seguenti ulteriori polizze facoltative.
Ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero.
Art. 5 – Accordi specifici
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste ed esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, cosi come descritto nel sito di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art. 6 – Cessione del Contratto
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere del contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’Organizzatore a mezzo raccomandata a.r. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza ….).
Per la cessione verranno addebitate le seguenti spese ……
A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
Art. 7 – Recesso – annullamento
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
– aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%;
– modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
– Usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
– ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.
Inoltre, ove ne fornisca prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.
Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
Per le ulteriori ipotesi di recesso si applicheranno le previsioni contrattuali previsto dalle strutture alberghiero di viaggio prescelta.
Art. 8 – Responsabilità dell’Organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore , a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazioni al danno lamentato.
L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate.
E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
Art. 9 – Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Napoli.
Il Viaggiatore dichiara di aver preso visione del presente contratto, composta dalle Condizioni Speciali, dalle Condizioni generali e dal Sito (o programma a stampa) sopra indicato, e di accettarlo ed approvarlo.
Specificamente il Viaggiatore dichiara di approvare le seguenti Condizioni Generali: art. 7 (Recesso – annullamento), art. 8 (Responsabilità dell’Organizzazione), ed art. 9 (Foro competente).